Il sismabonus compreso all’interno del decreto Rilancio consente di usufruire di una detrazione pari al 110% per tutti gli interventi già identificati dal precedente sismabonus. Le lavorazioni devono essere svolte su:
- Parti comuni di un immobile
- Unità immobiliari singole che vengano usate per uso abitativo
- Edifici o unità immobiliari singole poste all’interno di più edifici plurifamiliari che siano “funzionalmente indipendenti” e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
Gli interventi che possono essere svolti sono i seguenti:
- interventi sismici senza riduzione della classe di rischio sismico (come ad esempio la sensoristica)
- interventi sismici con riduzione di una o due classi di rischio sismico
- interventi sismici con riduzione di una o due classi di rischio sismico nelle parti comuni di condomini
- Demolizione e ricostruzione di immobili venduti entro 18 mesi
Gli interventi dovranno essere certificati da un tecnico specializzato. Contrariamente all’ecobonus non vi è un obbligo di ridurre la propria classe sismica dell’edificio.
Insieme al sismabonus con detrazione al 110% usufruire della stessa detrazione per:
- installazione di impianti fotovoltaici
- installazione di accumulatori (batterie a muro)
Questo completa tutta la lista degli incentivi per il sismabonus compreso nel Superbonus del 110%
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