Il decreto legge “cura Italia” è lo strumento con il quale il governo prova a dare sostegno alle famiglie che sono state colpite dalle disposizioni del governo per quanto riguarda le misure di quarantena su tutto il territorio nazionale e la chiusura delle imprese non essenziali.
Per i lavoratori sono stati previsti degli ammortizzatori sociali:
- CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA: ammessa anche per le aziende che si trovavano già in cassa integrazione guadagni ordinario (CIGO)
- ASSEGNO ORDINARIO DEL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE: per le aziende con più di 5 dipendenti escluse dalla CIGO e dagli assegni di solidarietà
- CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (CID): anche per le imprese con 1 solo dipendente che non rientra nelle categorie precedenti.
Questo sostegno durerà al massimo per 9 settimane e la domanda dovrà essere inoltrata dalle aziende attraverso il portale dell’INPS. L’applicazione degli ammortizzatori sociali potrà essere fatta valere anche retroattivamente a partire dal 23 febbraio 2020 fino al 31 agosto, sempre nel limite delle 9 settimane.
Il termine della presentazione della domanda avviene dopo che sono passati 4 mesi dall’inizio della sospensione dell’attività lavorativa a causa delle disposizioni del governo o per riduzione del lavoro dovute all’applicazione delle norme sanitarie per la prevenzione del contagio. I lavoratori possono accedere a queste misure perché questa cassa integrazione sostituisce ogni precedente domanda non ancora perfezionata
La procedura per l’erogazione di questa cassa integrazione speciale dovrebbe essere molto più snella.
Non sono dovuti pagamenti di contributi per addizionali, e possono essere superare le deroghe del limite delle 52 settimane nel biennio corrente, così come il limite dei 24 mesi (o dei 30 mesi per il settore dell’edilizia e lapideo), come anche il limite dell’un terzo delle ore lavorabili e non è neanche richiesta che i lavoratori abbiano un anzianità di almeno 90 giorni effettivi di lavoro; basta che siano dipendenti dell’azienda a partire dalla data del 23 febbraio 2020.
Un’attenzione particole deve essere posta per le aziende che sono in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS). Infatti al 23/02/2020 l’impresa ha la possibilità di sospendere la CIGS per passare alla CIGO. Necessario che l’azienda sia tra le categorie di imprese assicurate per le integrazioni salariali ordinarie. Se non rientra in questa categoria l’azienda può comunque chiedere la Cassa integrazione in deroga.
Il pagamento per il lavoratore posto in CIGS viene effettuato in 2 modalità:
Anticipo da parte dell’azienda della somma che spetta dall’Inps (che verrà poi conguagliata).
Pagamento diretto dell’Inps. In questo caso l’azienda deve dare tutti i dati necessari per far effettuare il versamento direttamente dall’Inps su un conto corrente
L’indennità di CIGS spetta nella misura dell’80% della retribuzione LORDA calcolata sulla base delle ore di prestazione previste dal contratto e comunque non superiori alle 40 ore settimanali.
Inoltre l’utilizzo della CIGS ha anche altri effetti:
L’assegno per nucleo familiare viene corrisposto durante la CIGS
la cessione del quinto non può essere effettuata. Per questo i lavoratori dovranno effettuare i dovuti versamenti
Per le donazioni del sangue Inps pensa ad erogare il contributo.
Durante la CIGS a zero ore il personale non può maturare ferie. La maturazione delle ferie avviene solo quando il lavoro viene ripreso a regime.
Le festività che rientrano durante il periodo di CIGS non sono integrabili ai lavoratori con orario ridotto e sono a carico del datore di lavoro. La retribuzione delle festività come 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno sono a carico del datore
il lavoratore che si ammala durante la CIGS spetta il trattamento CIG in sostituzione dell’indennità di malattia.
Gli scatti di anzianità continuano a maturare regolarmente.
I contributi per la pensione vengono maturati anche in CIGS
Il calcolo della tredicesima avviene in due modi. Se la CIGS è a zero ore INPS pensa ad erogare quella parte, mentre per le ore effettivamente lavorate il rateo viene erogato dal datore di lavoro
Il governo ha definito anche altre misure per sostenere i professionisti, i genitori che continuano a lavorare e non possono essere con il bambino, i lavoratori nel mondo dello sport che sono stati obbligati dal governo a rimanere a reddito zero, perché definiti “non essenziali”, per contenere il diffondersi dell’epidemia
Fonte https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg