Tutti gli investimenti, con particolari requisiti, effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022 avranno la possibilità di usufruire del credito di imposta potenziato che rientra in Transizione 4.0.
Il credito di imposta è quello della transizione 4.0 ed è stata aggiornata con la legge 178/2020.
Riassumiamo brevemente tutti gli aspetti di questo credito di imposta:
- Soggetti beneficiari
In tutti i casi bisogna rispettare le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori
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- Esercenti arti e professioni
- soggetti in regime forfettario
- esclusioni
Sono esclusi le imprese in fallimento o altre procedure concorsuali e le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art 9 co 2 del DLgs. 231/2000.
- Investimenti agevolabili
Beni materiali, immateriali strumentali nuovi “ordinari”
Beni materiali di cui all’allegato A e B della Legge 232/2016
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- destinazione in Italia
I beni devono essere installate nel territorio dello Stato.
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- esclusioni
- Non possono accedere all’incentivo i beni strumentali che rientrano
- Veicoli e mezzi di trasporto
- beni per il quale il DM 31/12/1988 stabilisce aliquote inferiori al 6,5%
- fabbricati e le costruzioni
- Allegati 3 alla Legge 208/2015
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti
- Le aziende che non siano in regola con il pagamento dei contributi prevvidenziali o relativi all’ambito lavorativo
- Le aziende che non rispettano le norme relative alla sicurezza sul lavoro
Nel dettaglio possiamo fare un confronto tra le caratteristiche della vecchia normativa e della nuova
Credito imposta 160/2019 vecchia | Credito imposta 178/2020 nuova ed in vigore | |
Beneficiari | Imprese | Imprese |
Ambito investimenti | Da 01/01/2020 a 31/12/2020 | Da 16/11/2020 a 31/12/2022 |
Ambito oggettivo | Agevolabili beni strumentali:
materiali ordinari materiali 4.0 immateriali 4.0 |
Agevolabili beni strumentali:
materiali ordinari immateriali ordinari materiali 4.0 immateriali 4.0 |
Misura credito imposta | Differenziata in tipologia di investimenti | Differenziata in tipologia di investimenti e al periodo di effettuazione, con incremento delle aliquote e dei limiti massimi di costi ammissibili |
Come fruire del credito di imposta | Compensazione f24 (codice tributo 6932 – 6933 – 6934)
5 quote annuali di pari importo per materiali e 3 quote annuali di pari importo per immateriali Si può fruire da installazione per beni ordinari, da interconnessione per 4.0 |
Compensazione F24 (codice tributo 6935 – 6936 – 6937)
Spetta per i beni materiali ed immateriali in 3 quote annuali Per i soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro la quota di fruizione del credito sarà una sola Si può fruire da installazione per beni ordinari, da interconnessione per 4.0 |
Adempimenti documentali | Indicazione della dicitura in fattura con il riferimento normativo. Perizia tecnica semplice per i beni “4.0” (costo superiore a 300.000,00 euro). | Indicazione della dicitura in fattura con il riferimento normativo. Perizia tecnica asseverata per i beni “4.0” (costo superiore a 300.000,00 euro). |
- Profili temporali
L’agevolazione spetta altresì per gli investimenti effettuati entro il 30/06/2023 a condizione che entro la data del 31/12/2022 sia stato effettuato il pagamento dell’acconto per l’importo pari al 20%
- coordinamento con le precedenti agevolazioni
Periodo di effettuazione degli investimenti | Condizioni da rispettare | Agevolazione spettante |
Dall’ 16/11/2020 al 31/12/2022 | A regime | Nuovo credito di imposta 178/2020 con misure differenziate a seconda del momento di effettuazione |
Dall’ 01/01/2023 al 30/06/2023 | Entro il 31/12/2020
– Ordine accettato dal venditore Pagamento acconto 20% |
Nuovo credito di imposta 178/2020 con misure differenziate a seconda del momento di effettuazione |
- Misura dell’agevolazione
Credito d’imposta per investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari”
Il credito di imposta è pari al 6% con un tetto massimo di spesa pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e 1 milione di euro per i beni immateriali
Credito d’imposta per investimenti in beni materiali “Industria 4.0”
Il credito d’imposta va a scaglioni decrescenti. Per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro l’aliquota è pari a 50%. Per la parte di investimenti da 2,5 milioni a 10 milioni diventa il 20 % e per la parte di investimenti da 10 milioni fino a 20 milioni diventa 10%. Queste percentuali sono valide dal 16 di novembre 2020 al 31 dicembre 2021. Le percentuali diminuiranno del 10% per
- Riguardo alla fruizione del Credito d’imposta per investimenti in beni immateriali “Industria 4.0”
- Irrilevanza fiscale dell’agevolazione
In pratica il credito di imposta non viene calcolato ai fini dell’Irap e non viene rilevato per l’applicazione degli articoli 61 e 109 del TUIR - Fruizione dell’agevolazione
Il credito d’imposta può essere usufruito solo tramite la compensazione con F24 usando i codici tributo-
- 6935 per i beni strumentali ordinari
- 6936 per i beni strumentali 4.0 materiali
- 6937 per i beni strumentali 4.0 immateriali
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- Utilizzo del credito
- il credito potrà essere portato in detrazione in 3 anni, a partire dallo stesso anno dell’investimento
- Interconnessione successiva
In questo caso la detrazione potrà iniziare prima per la parte strumentale ordinaria del bene e poi per la parte indicata come 4.0, ma solo dal momento della sua effettiva Interconnessione - Inapplicabilità dei limiti alle compensazioni
Non esistono vincoli di fruizione derivanti dall’utilizzo del credito di imposta derivante da Trasformazione 4.0 - Cessione a titolo oneroso o delocalizzazione
Il credito viene ridotto se nei due anni successivi all’installazione, terminato l’anno solare, i beni strumentali in oggetto vengono venduti o trasferiti all’estero - Investimenti sostitutivi
Se il bene strumentale deve essere sostituito non si perde il diritto al credito di imposta se il bene strumentale ha i requisiti di interconnessione e se le caratteristiche tecnologiche sono equivalenti o superiori - Documentazione
- Conservazione di idonea documentazione
- Si intendono tutti i documenti legati alla certificazione dell’interconnessione, dei requisiti fondamentali e le caratteristiche tecniche del bene strumentale. Questi documenti devono rimanere a disposizione fino al termine ultimo della possibilità dei controlli da parte degli enti preposti al controllo
- Dicitura in fattura
- Fondamentale, pena impossibilità dell’utilizzo del credito derivante da Trasformazione 4.0, citare nella fattura di acquisto dei beni strumentali
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“L’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058 dell’art 1 della L. 178/2020 secondo quanto previsto dal comma 1062 dell’art 1 della L. 178/2020”
- Perizia tecnica asseverata
- Fino a 300.000 € di investimenti questo obbligo può essere assolto con un’autocertificazione da parte del legale rappresentante
- Comunicazione al Mise
- Bisogna comunicare al Mise il proprio investimento secondo un modello apposito. Tale comunicazione non previene l’accesso al credito
- Cumulabilità con altre agevolazioni
- Irrilevanza fiscale dell’agevolazione
- Anche sui medesimi costi, basta non superare il costo del bene strumentale
- Cumulabilità del credito R&S e innovazione con i bonus investimenti
- Anche con questi credito il tutto è cumulabile
Cliccando qui potrai trovare l’ultima Circolare dell’Agenzia delle Entrate che tratta del credito di imposta per investimenti in beni strumentali – Circolare N. 9/E – Credito dìimposat per investimenti in beni strumentali nuovi – Articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) – Risposte a quesiti